APMAL

Accordo
CPA – APMAL

ACCORDI DI REGOLAMENTAZIONE ORARIA E RETRIBUZIONE DEI TURNI DI LAVORO

FRA LE AZIENDE ASSOCIATE A C.P.A. E A.P.M.A.L

in vigore dal 15 Agosto 2024

Versione 1.3 – 23 Agosto 2024
[ MODIFICHE ai punti: 2.63.6.24.4 ]

Premesso:

Che C.P.A. è un’associazione a cui aderiscono le maggiori aziende italiane produttrici dì filmati pubblicitari;

Che A.P.M.A.L. è un’associazione a cui aderiscono la maggior parte dei componenti delle troupe operanti nelle produziozioni audiovisive pubblicitarie italiane;

Che precedentemente alla costruzione di C.P.A. le Aziende Italiane Produttrici di Filmati Pubblicitari erano rappresentate dalla A.N.I.P.A. – Associazione Nazionale Imprese Italiane Pubblicità Audiovisiva;

Che precedentemente alla costruzione della A.P.P. le aziende italiane produttrici di filmati pubblicitari erano rappresentate dalla A.N.I.P.A.;

Che la A.N.I.P.A. ha sottoscritto in data 30 Novembre 1989, unitamente alla A.N.I.C.A – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Audiovisive, un Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori (nel seguito, “C.C.N.L.“) per il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato delle aziende produttrici di pubblicità per l’audiovisivo;

Che il suddetto C.C.N.L., nonché quello successivo, sottoscritto dalla sola A.N.I.C.A. in data 30 Novembre 1994 e relativo ai dipendenti dell’industria cineaudiovisiva è scaduto;

Che C.P.A. e A.P.M.A.L. hanno elaborato le regole che vengono articolate come segue.

Il tutto in via di definizione come Contratto di secondo livello (definito”territoriale”) a colmare il vuoto lasciato nella Parte Specifica B del C.C.N.L. Troupe del 7 Dicembre 1999.

1. ORARIO DEI TURNI DI LAVORO E RIPOSI

1.1 Ogni lavoratore delle troupe – ivi compresi i Registi, Direttori della Fotografia e Reparto Produzione – non potrà superare turni di lavoro di massimo 12 ore complessive (massimo 11 ore di lavoro + 1 ora di pausa).

1.2 La durata del turno di lavoro diurno ordinario viene specificata a lato per i seguenti reparti o ruoli. Ogni tempo di lavoro eccedente sarà considerato lavoro straordinario.
8+1 (quindi max 3 ore di lavoro straordinario possibile): Attrezzisti – Elettricisti – Macchinisti – Sonoro – Macchina da Presa – Assistenti Costumiste (solo giorni di riprese) – Sarte – Truccatori / Parrucchieri
9+1 (quindi max 2 ore di lavoro straordinario possibile): Segretaria di Edizione – Ass. Segr. di Edizione
10+1 (quindi max 1 ora di lavoro straordinario possibile): Food stylist – Ass. Food Stylist
11+ 1 (quindi nessuna ora di straordinario possibile): Produzione – Location Manager – Aiuto Regia – Assistente Regia – Direttore della Fotografia – Scenografi – Ass. Arredatori – Arredatori – Ass. Arredatori – Costumisti – Stunt

1.3 Orario massimo di lavoro in trasferta e/o cosiddetto orario “Door to door”.
In caso di lavoro “in trasferta” il totale massimo di “lavoro + pausa + viaggio” non può mai superare le 13 ore (fermo restando il limite massimo di 12 ore – 11 ore di lavoro + 1 di pausa – per turno di lavoro).
Viene quindi concesso un massimo di 1 ora aggiuntiva al massimo delle 12 ore complessive di lavoro (inclusa l’ora di pausa), purchè sia di solo viaggio e non di lavoro.
Per i lavori eseguiti in luoghi di lavoro a distanza minima oltre i 40 km dalla sede della casa di produzione o per i lavori da considerare già in trasferta vige la regola sopra esposta (“13 ore massimo”). Il cosiddetto “door to door” vale quindi come modalità di calcolo del tempo del turno di lavoro, che partirà dalla convocazione (“pick-up”) fino al ritorno al proprio alloggio o al punto di raccolta nei pressi della sede aziendale e retribuito secondo i calcoli per i turni di lavoro relativi.
Per i lavori eseguiti entro i 40 km dalla sede della casa di produzione, varrà la regole delle “12 ore massimo” (11 ore di lavoro + 1 di pausa) + il tempo di trasferimento per recarsi nei luoghi di lavoro, calcolato con retribuzione pari allo straordinario semplice.

2. TIPOLOGIE DEI TURNI DI LAVORO: diurno, notturno, ordinario, continuato.

2.1 ORARI DI INIZIO LAVORO: per i componenti delle troupe si potranno stabilire (anche ai fini dei calcoli delle retribuzioni) solo in coincidenza con le ore “in punto” o le “mezze ore” (es: 07:00 / 07:30 / 08:00 ecc).

2.2 DIURNO ORDINARIO: le ore del turno base per ogni reparto e/o ruolo, seguono l’elenco al punto 1.2. Oltre il termine di tale turno (inclusa l’ora di pausa), le ore di lavoro eccedenti saranno denominate “straordinario semplice” (la 1ª e la 2ª) e “straordinario doppio” (la 3ª).
Si attua con inizio del turno di lavoro tra le ore 07:00 e le ore 09:30 incluse. In caso di convocazione tra le ore 05:00 e le ore 07:00, non sarà applicata la maggiorazione prevista per l’intero turno di lavoro notturno (ordinario o continuato) ma verrà applicata una retribuzione aggiuntiva notturna in base alle ore di lavoro svolte prima dell’orario riconosciuto come diurno. Tale mancata applicazione sarà possibile solo in presenza di condizioni specifiche e non procrastinabili. [Vedi ulteriori specifiche e Nota Esemplificativa al punto 2.6]

2.3 DIURNO CONTINUATO: turno di lavoro di 7 ore continuative (inclusi 15 minuti di pausa). Al termine delle 7 ore, se necessaria la prosecuzione del turno, va obbligatoriamente concessa 1 ora di pausa. Oltre tale pausa il lavoro può proseguire per massimo altre 2 ore di lavoro (quindi 9+1 max). Tali ore di lavoro vanno retribuite ciascuna come “straordinario doppio”.
Tali regole si applicano obbligatoriamente con inizio del turno di lavoro tra le ore 10:00 e le 15:30 incluse.
Le regole per il turno di lavoro diurno continuato sono applicabili facoltativamente anche con inizio del turno di lavoro tra le ore 05:00 e le ore 09:30 incluse. [Vedi Nota Esemplificativa al punto 2.6]

2.4 NOTTURNO ORDINARIO: le ore del turno base seguono quelle del turno diurno ordinario, ridotto di 1 ora (Es: per macchinisti ecc il turno è di 7 ore di lavoro + 1 ora di pausa). Oltre il termine di tale turno (inclusa l’ora di pausa), le ore di lavoro eccedenti saranno denominate “straordinario semplice” (la 1ª e la 2ª) e “straordinario doppio” (la 3ª e la 4ª).
Si attua con inizio del turno di lavoro tra le ore 16:00 e le ore 22:30 incluse.

2.5 NOTTURNO CONTINUATO: turno di lavoro di 7 ore continuative (inclusi 15 minuti di pausa). Al termine delle 7 ore, se necessaria la prosecuzione del turno, va obbligatoriamente concessa 1 ora di pausa. Oltre tale pausa il lavoro può proseguire per massimo altre 2 ore di lavoro (quindi 9+1 max). Tali ore di lavoro vanno retribuite ciascuna come “straordinario doppio”.
Tali regole si applicano obbligatoriamente con inizio del turno di lavoro tra le ore 23:00 e le 04:30 incluse.
Le regole per il turno di lavoro notturno continuato sono applicabili facoltativamente anche con inizio del turno di lavoro tra le ore 06:00 e le ore 09:30 incluse.

2.6 TIPOLOGIE DEI TURNI DI LAVORO IN BASE ALL’ORARIO DI CONVOCAZIONE: in base all’orario di convocazione si avranno di conseguenza le seguenti possibilità nell’applicare le regole dei turni di lavoro:

– Tra le 23:00 e le 04:30 – Notturno continuato

– Tra le 05:00 e le 06:30 – Possibilità di Diurno ordinario o Diurno continuato, in ENTRAMBI I CASI con la retribuzione aggiuntiva per un massimo di 2 ore di straordinario doppio notturno, per l’orario svolto che venga svolto tra l’inizio del turno e le ore 06:00 (se svolto “non in teatro di posa”) o le ore 07:00 (se svolto “in teatro di posa”).

– Tra le 07:00 e le 09:30 – Diurno ordinario o diurno continuato

– Tra le 10:00 e le 15:30 – Diurno continuato

– Tra le 16:00 e le 22:30 – Notturno ordinario o notturno continuato

NOTA ESEMPLIFICATIVA
Per quanto riguarda la giornata con convocazione alle 05:00 (o 05:30), in esterni, vige la possibilità di turno diurno ordinario. Si dà la possibilità di convocazione alle 05:00 (o 05:30) e il turno di lavoro avrà lunghezza massima di ore 11+1, prevedendo però la retribuzione aggiuntiva di 1 ora di straordinario semplice con maggiorazione notturna, senza che far sì che su tutto il turno di lavoro pesi la relativa maggiorazione notturna.

Per un quadro riassuntivo VEDI TABELLA CRONO-DESCRITITVA DELLE TIPOLOGIE DEI TURNI DI LAVORO all’Appendice “1“.

3. LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, RIPOSI, PAUSE, SOPRALLUOGHI, FERMO TROUPE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

3.1 Per lavoro STRAORDINARIO si intende quello svolto oltre l’orario contrattuale come al punto 1.2

3.2 Le ore di lavoro straordinario eseguito oltre le ore 22:00 sono da considerarsi notturne e godono delle medesime maggiorazioni previste per il lavoro notturno.

3.3 Il lavoro straordinario salvo eccezionali cause di forza maggiore che determinino il fermo troupe (rottura/danno della macchina da presa, rottura/danno di attrezzatura fondamentale e insostituibile, forte maltempo completamente non prevedibile, infortunio/malessere attore o altra figura chiave) e, previa comunicazione e condivisione dello stato di emergenza da parte della Produzione ai Capisquadra, può estendersi per un massimo complessivo di 2 ore ogni 3 giorni di lavoro. Qualora la sopra citata norma venisse disattesa i componenti della troupe dovranno darne tempestiva comunicazione ad APMAL che terrà traccia di tali irregolarità e le comunicherà a CPA. Le ore di lavoro straordinario causate da un fermo troupe vengono retribuite a tutti i componenti della troupe come ore di lavoro straordinario (semplice o doppie in base alle regole stabilite per ogni singolo ruolo).

3.4 FESTIVO
Per lavoro festivo si intende quello svolto nei giorni di domenica, nelle festività nazionali infrasettimanali e nella ricorrenza del 7 dicembre, Sant’Ambrogio, festa del Santo Patrono di Milano.

Se il turno di lavoro si estende oltre la mezzanotte di un giorno di lavoro festivo e quindi termina in un giorno di lavoro feriale, la sua retribuzione verrà calcolata tutta come “festiva”.

Se il turno di lavoro si estende oltre la mezzanotte di un giorno di lavoro feriale e quindi termina in un giorno di lavoro festivo, le ore lavorate dopo la mezzanotte saranno maggiorate del 100% rispetto alla pari retribuzione per lo stesso turno in un giorno feriale.

3.5 RIPOSO
I lavoratori hanno diritto a minimo 11 ore continuative di riposo tra un turno di lavoro e quello successivo. Gli orari di inizio e fine dei trasferimenti (come da punto 1.3) sono da considerare per il calcolo dei turni di riposo. Non sarà possibile alcuna compensazione economica per il cosiddetto “mancato riposo” salvo per i casi di cui al punto 3.3 (cause di forza maggiore). Per ogni ora di riposo mancante verrà riconosciuta un’indennità denominata “per mancato riposo” pari ad un’ora di straordinario semplice.

3.6 PAUSE

3.6.1 PAUSA PRANZO per turno di lavoro diurno ordinario.
La pausa pranzo non può avere durata superiore a 1 ora e dovrà essere iniziata tra il termine della 4ª e il termine della 5ª ora di lavoro.
Esempio: con una convocazione alle ore 08:00 la pausa non può iniziare oltre le ore 13:00.

Può tuttavia essere iniziata entro il termine della 6ª ora solo in presenza di condizioni ed esigenze specifiche (esempio: riprese in esterni con la necessità di cambio location in occasione della pausa) e con catering presente sul set o con ristorante prenotato a cura e a carico della Casa di Produzione.
Esempio: con una convocazione alle ore 08:00, in presenza obbligatoria di tali condizioni, la pausa non può iniziare oltre le ore 14:00.

In assenza di tali condizioni la pausa diurna va eseguita obbligatoriamente e abitualmente tra le ore 12:00 e le 14:00.
Per i seguenti Reparti si dà la possibilità di pausa entro e non oltre il termine della 6ª ora:
Trucco, Costumi, Regia, Produzione; in funzione del tempo necessario di preparazione attori e generici all’inizio del turno di lavoro.

A integrazione e completezza nonché per ulteriore chiarezza dei punti precedenti: nel caso di una convocazione tra le ore 06:00 e le ore 07:00 del mattino, è data facoltà al Direttore di Produzione, in caso di particolari necessità produttive e in eventuale accordo con i capi reparto, di decidere insieme ai Reparti (almeno 1 gg prima) se far iniziare la pausa entro il termine della 5ª ora dall’orario di convocazione o alle 12:00, senza compensazioni aggiuntive.

3.6.2 PAUSA CENA per turno di lavoro notturno ordinario.
La pausa va data entro e non oltre il termine della 6ª ora, solo in condizioni specifiche e con catering presente sul set o ristorante prenotato a carico della casa di produzione. In alternativa va eseguita tra le ore 19:00 e le 22:00.

La pausa (pranzo o cena) per i turni ordinari va eseguita obbligatoriamente entro tali termini.
Nel caso in cui si superassero tali limiti, si applicano le norme che regolano il turno di lavoro continuato (con la conseguente limitazione oraria ridotta e il calcolo degli straordinari doppi dopo l’ora di pausa).
Di conseguenza non sarà possibile alcuna compensazione economica per la cosiddetta penale di “mancata pausa” [salvo i casi di prolungamento dell’orario di lavoro di max 1 ora, nei primi 12 mesi dell’accordo (su richiesta esplicita ai reparti e concessione esplicita dei reparti) o per i casi dovuti per “causa di forza maggiore” (vedi punto 3.3). Lo stesso vale per la penale cosiddetta per “orario continuato”. Entrambe le penali sono pari a 1 ora di straordinario semplice].

3.7 SOPRALLUOGHI: il lavoro svolto nell’ambito di e per i sopralluoghi tecnici (che include i sopralluoghi effettivi e ciò che ne consegue, come ad esempio la stesura delle liste materiale) verrà retribuito come segue:

– fino a 4 ore, il 50% di 1 giornata diurna

– oltre le 4 ore, 1 giornata intera diurna

NOTA: nel caso in cui l’orario di inizio dei sopralluoghi sia tale per cui – pur rimanendo all’interno delle 4 ore – viene di fatto impegnata tutta la giornata, è lecito che venga richiesta dal lavoratore la retribuzione di 1 giornata intera.
Esempio: nei casi in cui la convocazione sia alle ore 11 e con fine lavoro entro le 15 il lavoro dovrà essere retribuito al pari di 1 turno diurno ordinario.

4. TRASFERTE, UTILIZZO MEZZI PERSONALI DI TRASPORTO e FONDO CASSA

4.1 Per le prestazioni di lavoro rese ad una distanza superiore ai 300 km dalla sede della Casa di Produzione, verrà corrisposta al lavoratore un’indennità integrativa di trasferta pari al 50% del compenso corrisposto per una giornata lavorativa sia per l’andata che per il ritorno. I trasferimenti su di una distanza inferiore ai 300 km verranno retribuiti al pari dello straordinario semplice.
In caso di giornata di solo viaggio oltre le 8 ore + 1 , viene accordata la retribuzione anche dell’overtime, con il calcolo di ore di straordinario semplice.

In caso di giornata di solo viaggio sarà considerata una retribuzione pari al 50% della giornata di lavoro (8 ore + 1). In caso di viaggio misto all’effettivo svolgimento di lavoro varranno gli accordi validi per i turni ordinari (o continuati) di lavoro.

4.2 Per le produzioni che comportino il pernottamento alberghiero, (anch’esso a carico della Casa di Produzione), verrà corrisposta al lavoratore, in via anticipata, tramite bonifico, una “diaria” forfettaria, concordata con l’azienda in funzione del costo della località prescelta, che includa altresì le spese di un pasto. Ogni spesa aggiuntiva sarà ad esclusivo carico del lavoratore.
In ogni caso, nei casi in cui i pasti non siano a carico della produzione:

– il rimborso per il pranzo non potrà essere inferiore a 20,00 Euro cad.

– il rimborso per la cena non potrà essere inferiore a 40,00 Euro cad.

4.3 Qualora per esigenze organizzative si rendesse necessario il trasferimento con mezzi propri verrà corrisposto al lavoratore un rimborso di 0,60 Euro/km oltre eventuali spese per pedaggi autostradali e di altro tipo. La distanza utile per il calcolo del rimborso è quella del percorso dalla sede della casa di produzione (anche temporanea nel territorio “milanese”, ovvero nel caso si tratti di un albergo o luogo di raduno) alla sede del lavoro eseguito. Nel caso di lavoro completamente in trasferta, verrà calcolata la distanza del percorso dall’alloggio temporaneo alla sede del lavoro eseguito.
Si concede la possibilità di concordare un forfait oltre i 50 km di rimborso, solo nel caso in cui l’utilizzo dell’automezzo venga richiesto dal lavoratore per motivazioni esclusivamente personali (e non richiesto esplicitamente dalla produzione: ovvero per trasporto materiale o altro motivo analogo). E’ dovere tra le parti analizzare preventivamente dal punto di vista degli impatti economici, di efficienza, sicurezza e ambientali l’eventuale utilizzo di un automezzo personale.
Con l’aumentare dei km la tariffa verrà eventualmente ridotta seguendo le percentuali delle TABELLE ACI.
Esempio: per un rimborso di 1000 km, si potrà prevedere un forfait di “buon senso” sotto ai 600,00 Euro che sarebbero previsti da puro calcolo aritmetico.

4.3.1 Nel caso di utilizzo del veicolo personale da parte del lavoratore – per i ruoli continuativi (es: arredatori, costumisti, location manager) – si richiede il rimborso delle spese di viaggio anche per l’utilizzo metropolitano quando esso prevede un utilizzo continuativo per lo svolgimento dei propri compiti, non solo per un’eventuale trasferta fuori dall’ambito metropolitano.

4.3.2 Si richiede il rilascio di esplicita autorizzazione scritta da parte delle CdP ai lavoratori per l’utilizzo del proprio veicolo in itinere e/o durante il turno di lavoro, per ottenere copertura assicurativa entro i termini di legge.

4.4 Il lavoratore ha diritto aI pernottamento in albergo nell’ultimo giorno di riprese nel caso in cui la località disti più di 300 km e purché il turno di lavoro si sia svolto entro e non oltre le 8 ore di lavoro + 1 di pausa: nel caso in cui le precedenti due condizioni non siano entrambe contemporaneamente soddisfatte, allora la Produzione può chiedere il rientro del lavoratore.

4.5 Il cosiddetto “fondo cassa” va stimato dal lavoratore a inizio produzione e va fornito in anticipo dalla CdP. In caso di emergenze va rifornito entro 24 lavorative.

5. COSTITUZIONE DELLA TROUPE

5.1 Il numero dei collaboratori necessari per la lavorazione di un filmato dovrà essere vagliato dal direttore di produzione e dai capi reparto o capi squadra tenendo conto della quantità di materiale da produrre, delle tempistiche necessarie per farlo con i relativi limiti dei turni di lavoro e delle modalità di ripresa richieste dalle esigenze di regia, dalla committenza, dal fabbisogno luci, delle riprese audio (esempio: impiego del microfonista) ed altri importanti mezzi di supporto.

5.2 Il numero di persone componenti i differenti reparti, del personale di produzione, del materiale tecnico e dei dispositivi di sicurezza deve essere commisurato a garantire la sicurezza di tutte le persone presenti sui luoghi di lavoro, in ogni sua fase.

5.3 Particolare attenzione si richiede all’adeguata composizione della troupe per le riprese con automezzi in movimento (con o senza “camera-car”) e in special modo per le cosiddette “riprese auto”, in modo che ci sia sufficiente rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro: precision driver, stunt coordinator, personale specializzato e certificato, responsabili della sicurezza sul set, forze dell’ordine, un numero sufficiente di “blockers” per la chiusura di ogni possibile accesso alle ampie zone delle riprese devono essere garantiti per ridurre qualsiasi rischio al suo grado minimo possibile.

5.4 La TURNAZIONE della squadra (o dei singoli componenti delle squadre) è possibile, se richiesto, riconoscendo esplicitamente i possibili inconvenienti o ritardi che potrebbero conseguirne.

6. RETRIBUZIONI E ASSUNZIONE

Per la TABELLA dove si elencano più dettagliatamente tutti i Ruoli, per ogni Reparto, e relative retribuzioni, ivi comprese le possibilità di “forfait” su lunghi periodi, vedi Appendice “2”.

6.1 La RETRIBUZIONE per il turno di lavoro diurno ordinario viene fissata in:

– Euro 370,00 per i Capi Elettricisti, Capi Macchinisti, Capi Attrezzisti, Assistenti Operatore

– Euro 300,00 per i Subalterni, Sarte, Video Assist

– Euro 150,00 per gli Apprendisti

6.2 La retribuzione straordinaria per il turno di lavoro diurno viene fissata in:

– Euro 65,00 per i Capi Elettricisti, Capi Macchinisti, Capi Attrezzisti, Assistenti Operatore

– Euro 50,00 per i Subalterni, Sarte Assistenti Costumisti, Video Assist

6.3 La retribuzione straordinaria mantiene l’usuale incremento percentuale (1ª e 2ª ora semplici, ore successive doppie) ad eccezione della categoria degli apprendisti, che non potrà protrarre l’orario di lavoro oltre quello del turno base.

6.4 Nel caso delle giornate cosiddette di “chiusura conti” o di “reso materiale” si richiede la retribuzione in base al tempo effettivamente impiegato per svolgere tali compiti, secondo le regole accordate per i turni di lavoro in equivalenti orari.
Esempio: per 2 ore di lavoro: 2 ore di straordinario semplice, ecc…

NOTA: Per il Reparto Scenografia, non avendo straordinari, se la chiusura lavoro e conti con CdP e fornitori è necessaria e giustificata (consuntivi, mail, nota spesa, seguire i resi con i fornitori, ecc.) mezza giornata o giornata intera sulla base del forfait concordato, dipende dai casi e va concordata “a buon senso” con il Direttore di Produzione)

6.5 E’ considerato Capo Reparto o Capo Squadra soltanto il lavoratore riconosciuto tale da un’ apposita commissione che ne certifichi le competenze, che anno per anno ne identificherà il titolo dì acquisizione e ne darà ampia conoscenza alle Case di Produzione.

6.6 Le retribuzioni devono essere erogate entro e non oltre il 30° giorno dalla fine del mese in cui il lavoro viene eseguito.
I termini di pagamento – sia per i dipendenti a tempo determinato, che per i lavoratori autonomi – devono essere fissati e indicati per iscritto nella comunicazione di assunzione, nel termine massimo di 30 giorni a fine mese dalla data dello svolgimento del lavoro (possibilità di pagamento frazionato se il lavoro, seppur continuativo, viene svolto su mesi diversi del calendario). Viene fissata una penale per i ritardi nei pagamenti oltre tale termine, pari al 2% dell’importo complessivo dovuto, per ogni settimana di ritardo.

6.7 ASSUNZIONE DEL LAVORATORE

Come da Art. 1 del C.C.N.L. Troupe, viene richiesta una COMUNICAZIONE SCRITTA DI ASSUNZIONE (da sottoscrivere per accettazione a conferma del lavoro proposto) da inviare al lavoratore (anche con possibilità di invio via e-mail) e che specifichi:

– il nome della lavorazione

– la CdP che assume il lavoratore

– le date minime di assunzione del lavoratore

– il luogo o i luoghi di lavoro

– il ruolo

– la retribuzione giornaliera base riconosciuta

– i contatti dei delegati di produzione e di amministrazione che possano essere utili al lavoratore

– eventuali altre pattuizioni

6.8 Le assunzioni delle persone chiamate a lavorare direttamente dalla casa di produzione, dovranno sempre essere eseguiti dalla casa di produzione che ha in carico il progetto. Le CdP potranno sempre servirsi di SERVICE che verrano impiegati, laddove gli stessi facciano uso di personale proprio, non scelto dalla CdP.

6.9 E’ fatto obbligo per le Case di Produzione l’invio a tutti i lavoratori dei prospetti paga (BUSTA PAGA) e delle certificazioni attestanti l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, come da disposizioni del D.L 73/2021 Art. 66 comma 17 [“Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell’anno successivo, a benefìci, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie.”]

Il prospetto paga (busta paga) dovrà essere comprensiva dei dettagli retributivi, contributivi e compensativi (diarie, ecc ecc).

6.10 La revisione degli accordi economici per le retibuzioni verrà effettuata ogni 2 anni sulla base degli indici inflattivi ufficiali NIC E FOI.
La prima valutazione per un’eventuale revisione degli accordi economici varrà per tutti i reparti e dovrà essere condotta nell’arco dei primi 4 mesi del 2026. L’entrata in vigore di eventuali nuovi accordi economici avverrà entro 24 mesi dopo l’entrata in vigore dei nuovi adeguamenti proposti [si prevede quindi che la prima eventuale revisione entri in vigore entro e non oltre Agosto 2026].

7. IMPEGNI RECIPROCI E SICUREZZA

7.1 Ogni Capo Squadra si impegna a collaborare alla realizzazione del filmato evidenziando le eventuali carenze e/o inefficienze che possano creare danno diretto e indiretto all’azienda e in ogni caso, a indicare al proprio Direttore di Produzione o Produttore gli eventuali rischi e/o pericoli per i lavoratori .

7.2 Ogni Capo Reparto o Capo Squadra si impegna a sospendere la lavorazione del filmato qualora non sia garantita l’idonea sicurezza agli impianti e/ o ai lavoratori.

7.3 In caso di possibile superamento dei limiti orari sopra riportati per i turni di lavoro, i lavoratori – nel rispetto di quanto descritto al punto 1 e seguenti – non saranno tenuti a proseguire oltre tali limiti anche per non infrangere il rispetto delle normative per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Le Case di Produzione, tramite i loro delegati, dovranno autorizzare esplicitamente i lavoratori a non proseguire oltre (nonostante possibili richieste provenienti da terze parti) in ottemperanza al rispetto delle normative vigenti e per sottrarre il lavoratore dall’eventuale accusa di “abbandono del posto di lavoro”.

8. CANCELLAZIONE O SLITTAMENTO DEL LAVORO CONFERMATO

8.1 Al di sotto delle 72 ore (3 gg) – domeniche e festivi esclusi da tale conteggio – dalla data di inizio lavoro, si dovrà riconoscere una forma di Cancellation Fee (per cancellazione o slittamento) fino a un tetto massimo per una Cancellation del 100% dell’importo accordato. Tale compensazione vale come mancata retribuzione per un lavoro per il quale il lavoratore sia stato già confermato.

9. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO

9.1 La regolamentazione contenuta nel presente trova applicazione per i lavoratori operanti nell’area lombarda, per tutte le produzioni audiovisive pubblicitarie, ivi comprese quelle definite “Social” e/o “Digital”, quelle di natura “televisiva”, quelle cosiddette di “moda” e per la realizzazione di scatti fotografici.

9.2 La regolamentazione contenuta nel presente documento trova applicazione a partire dalla data del 15 Agosto 2024.

9.3 Segnalazione delle inadempienze contrattuali, anche per quanto riguarda gli eventuali superamenti della limitazione oraria. Tali segnalazioni andranno inviate sia al Direttivo di A.P.M.A.L. che al Direttivo di C.P.A.. A tal fine, per una più celere comunicazione, C.P.A. e A.P.M.A.L. si impegnano a garantire reciprocamente l’aggiornamento dei recapiti di comunicazione ufficiale, ivi compresi quelli degli uffici amministrativi e tutti i contatti utili per una comunicazione diretta con le case di produzione.

SI PREVEDE IL CONTROLLO RECIPROCO DI INADEMPIENZE CONTRATTUALI DA PARTE DELLE CDP ASSOCIATE A C.P.A. E DA PARTE DEI SINGOLI SOCI A.P.M.A.L..
A.P.M.A.L. SI IMPEGNA INOLTRE, ATTRAVERSO LE AZIONI E LE COMUNICAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE E ATTRAVERSO I SUOI ASSOCIATI, A COMUNICARE PREVENTIVAMENTE E A FAR RISPETTARE I NUOVI ACCORDI ECONOMICI E DI REGOLAMENTAZIONE ORARIA ANCHE ALLE CDP E ALLE AZIENDE NON ASSOCIATE A C.P.A..

9.4 Per i primi 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo (fino al 14 agosto 2025), si prevede una fase di “accompagnamento” durante la quale sarà possibile estendere fino a un massimo di 1 ora di lavoro (retribuita con tariffa straordinaria da accordare in questa sede, per tutti i lavoratori di tutti i reparti) la durata del turno di lavoro. Ciò potrà avvenire solo a fronte di casi eccezionali, imprevisti e la cosa dovrà essere concessa da tutti i Capi Reparto (durante le riprese nel giorno stesso, quindi non preventivamente). Questa ora “cuscinetto” è teso a evitare di creare situazioni di “conflitto, tensione tra le parti ed eccessivo rischio economico” in una fase di transizione dal vecchio modello produttivo al nuovo. Finiti i 12 mesi di prova, tale possibilità cesserà di esistere. Ogni “sconfinamento” nell’ora “cuscinetto” dovrà essere segnalata sia al Direttivo di A.P.M.A.L. che al Direttivo di C.P.A.. A.P.M.A.L. terrà il conto di tali situazioni venutesi a creare, segnalando a tutti gli associati e a C.P.A. le CdP recidive. C.P.A. dovrà prendere provvedimenti (anche sanzioni economiche) nei confronti delle CdP inadempienti i termini dell’accordo.

Milano, li 9 maggio 2024

APPENDICI

1 – TABELLA TURNI DI LAVORO

2 – TABELLA RETRIBUZIONI PER REPARTI/RUOLI


INTEGRAZIONI ALL’ACCORDO

LE PARTI SI IMPEGNANO A RITROVARSI IN DATA DA DESTINARSI PER DISCUTERE DEI SEGUENTI PUNTI:

RILEVAZIONE ORARIA (funzionale alla CERTIFICAZIONE ORARIA)

Per il rispetto di quanto sopra A.P.M.A.L. ritiene necessaria la messa in atto della rilevazione oraria (effettuabile attraverso APP su smartphone o con una figura di riferimento intermedio del reparto regia).
A.P.M.A.L. osserva che la rilevazione oraria è già stata protocollata in fase sperimentale nel quadro della trattativia per il C.C.N.L. Troupe. E’ inoltre un obbligo di implementamento normativo che la Corte di Giustizia Europea ha stabilito per tutti i suoi stati membri. “Non esiste impedimento tecnologico o economico che impedisca la rilevazione oraria”

MAGGIORAZIONE FESTIVI

Rimangono in vigore le regole attuali. Viene calendarizzata la possibilità di discutere una revisione della maggiorazione si richiesta di C.P.A.. La richiesta di C.P.A. è quella di ridurla dall’attuale 100% al 50%.

FORFAIT

C.P.A. propone una retribuzione forfettaria sulle 11+1 in luogo di un tempo di lavoro effettivo anche nettamente minore. A.P.M.A.L. richiede che vengano analizzati vantaggi ed eventuali svantaggi. Andranno eventualmente definite le possibili modalità proposte nel dettaglio da C.P.A..

CANCELLAZIONE E SLITTAMENTO

Dopo i primi 12 mesi di attuazione, sarà possibile definire meglio e in maniera più funzionale, con articolazioni specifiche per reparti e ruoli, i miglioramenti da apportare a tali casistiche.